Responsabilità penale del medico: dalla punibilità per la sola colpa grave alla soccombenza alle spese di lite. Perchè non introdurre il pagamento del contributo unificato o dare molto più peso alle buone pratiche cliniche?
Regolamentare “meglio” la attuale responsabilità penale del medico non è cosa semplice. La possibilità di eliminare questo tipo di responsabilità sarebbe ideale ma non credo sia perseguibile. Allora quale rimedio logico per diminuire il contenzioso penale tra medico e paziente?
Come ben sappiamo esiste già una netta differenza tra processo civile e penale in termini di nesso di causalità, ma, a quanto pare, non basta a rendere sereni medici e istituzioni.
Si parla di rendere responsabile penalmente solo il medico che commette un grave errore (in termini omissivi e/o commissivi), ovvero di introdurre la soccombenza alle spese in caso di rigetto della domanda (visto che solo il 5% dei giudizi penali finiscono con la condanna del medico), oppure dar meno peso alle linee guida rispetto alle buone pratiche cliniche.
Ma sono veramente delle buone proposte?
Ragioniamo un attimo.
- Pagamento delle spese di lite: non ritengo che sia costituzionale e/o ideale anche pensando alla esosità delle stesse negli ultimi anni (tante migliaia di euro). Da tempo si propone in queste pagine il pagamento di un contributo unificato fisso pari al costo dei consulenti della procura visto che l’obiettivo è quello di “verificare” l’esistenza di un fatto reato. Insomma questa soluzione sarebbe un logico bilanciamento tra i doveri dello stato e i diritti del malato. E allo stesso tempo costituirebbe un deterrente.
2. Dare più peso alla buone pratiche cliniche rispetto alle linee guida: un obiettivo che ci vede completamente d’accordo visto che le buone pratiche cliniche non rappresenterebbero altro che le linee guida applicate al caso specifico che la medicina legale e il diritto vanno predicando da sempre.
3. Rendere penalmente rilevante la colpa grave: qui è il grande problema. Malgrado le pronunce della suprema corte di Cassazione e della Corte dei Conti e la stessa legge Gelli-Bianco sembra a chi scrive che la distinzione tra colpa grave e colpa lieve sia un “artificio” per equilibrare la tutela del medico rispetto a quella del paziente (o degli eredi).
Il pensiero della Corte di Cassazione penale
Prima di fare una riflessione sull’argomento e dire la nostra a riguardo, vediamo di leggere in sintesi il pensiero della suprema Corte di Cassazione penale dove la colpa grave è tale quando “… si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia“.
Ma che significa in pratica una ragguardevole deviazione dell’agire appropriato?
Stiamo parlando sempre di un errore e la verificabilità della “distanza” dall’agire appropriato è pura teoria ed è come fare la differenza tra un piccolo errore e un grossolano errore, ossia è come dire che un piccolo errore sia paragonabile all’errore che commette un arciere quando manca il centro del tabellone per pochi millimetri rispetto ad uno che fissa la freccia ai margini del tabellone stesso o addirittura lo manchi del tutto.
La malpractice, piccola o grande che sia, può produrre piccoli o grandi danni che non possono essere giustificati da una regola che astrattamente stabilisca la grandezza di un errore. Rifletterei su cosa dire ad una madre che ha subito il decesso del figlio per un errore lieve (o meglio per colpa lieve) e che si è vista archiviare la denuncia penale per la tenuità dell’errore. Immagino l’imbarazzo del difensore che deve giustificare la “giustizia” così com’è concepita.
Assolutamente improponibile questo agire! La responsabilità penale del medico o va abolita (anche se lo si ritiene impossibile) o va limitata al solo “dolo”, o meglio ancora va ancora alle conseguenze prodotte, ossia se queste sono lievi allora la responsabilità del medico non è penalmente rilevante, se sono gravi si affermerà il contrario.
E adesso lanciate i vostri dardi.
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)