Lesioni personali stradali gravi, risarcimento equitativo e transazione parziale

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L’intervento della Corte di Cassazione si presenta interessante poiché chiarisce che la dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla parte civile all’esito della transazione intercorsa con l’assicurazione (terzo garante coobbligato, in solido con l’autore del reato), non può ritenersi operante nei confronti dell’imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest’ultimo (Cassazione Penale, sez. IV, dep. 09/02/2024, n.5647).

La vicenda

I giudici di primo grado avevano riconosciuto la penale responsabilità del conducente del veicolo per il delitto di cui all’art. 590-bis c.p.per avere colposamente cagionato, a seguito di incidente stradale, lesioni personali gravi in danno della suddetta parte civile. Quindi avevano condannato l’imputato, in solido con la Unipol Sai Assicurazioni, al risarcimento degli ulteriori danni liquidati in via equitativa in 5.000 euro, oltre alla rifusione delle spese.

La parte civile proponeva appello deducendo l‘erroneità per essere stato determinato in suo favore solo il risarcimento equitativo mentre invece, nella comprovata dimostrazione del maggior danno effettivamente patito, il primo Giudice avrebbe dovuto disporre una liquidazione ben più elevata, da lui indicata come congrua nella misura di 116.143 euro.

Il 2 febbraio 2022 la Corte di Appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 26 febbraio 2021.

La Corte d’Appello ha ritenuto l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse della parte civile, ritenendo già soddisfatta la vantata pretesa risarcitoria per effetto di una transazione intervenuta, in via stragiudiziale ed in data antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado, fra il difensore della parte civile e la Compagnia assicurativa Unipolsai Spa. A seguito di tale transazione, la persona offesa aveva rimesso la querela presentata nei confronti del conducente del veicolo dichiarando di avere ricevuto completo ristoro del danno patito in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 6 dicembre 2016.

La parte civile si rivolge alla Corte di Cassazione

Lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito valenza transattiva alle comunicazioni intervenute fra la stessa parte civile e la Compagnia assicuratrice, stante il tenore solo dichiarativo di tale corrispondenza e, altresì, tenuto conto dell’assenza di predisposizione di un vero e proprio atto di rinuncia all’azione.

Secondo la tesi del ricorrente, dovrebbe assumere decisivo rilievo la circostanza che le condizioni fattuali nella cui ricorrenza aveva deciso di accettare la somma corrispostagli si sarebbero, nel frattempo, mutate, atteso che il profilo della corresponsabilità – successivamente escluso per annullamento del verbale elevato dal Comando Polizia Municipale di Messina –, non sarebbe stato oggetto di corrispondenza tra le parti, per l’effetto, quindi, non formando in alcun modo oggetto del raggiunto accordo. Proprio la lettura delle comunicazioni intercorse dimostrerebbe, infatti, la ricorrenza di una volontà negoziale del tutto opposta rispetto a quella ritenuta dalla Corte di Appello.

La doglianza è fondata e la Cassazione dispone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Il risarcimento equitativo

La Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame sul presupposto che la parte civile non vantasse uno specifico interesse a interporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, per essere state integralmente soddisfatte le sue pretese risarcitorie, a seguito di transazione intervenuta in via stragiudiziale, antecedentemente alla celebrazione del primo giudizio, con la Compagnia assicurativa Unipolsai Spa, dopo la quale aveva rimesso la querela proposta nei confronti del conducente del veicolo.

Sul punto la Cassazione ritiene che la Corte territoriale non abbia adeguatamente esaminato la circostanza per cui la transazione oggetto di controversia aveva, comunque, riguardato il riconoscimento del 70% di corresponsabilità, per cui, a fronte di un giudizio che ha riconosciuto l’autonoma responsabilità dell’imputato, ben potrebbe eventualmente ipotizzarsi una diversa decisione di condanna a fini civili nei confronti del responsabile.

Questo aspetto deve essere chiarito in sede di merito. Ad ogni modo, anche a volersi ritenere raggiunto un valido accordo transattivo tra la Compagnia assicuratrice e l’imputato, deve tenersi conto del principio per cui “in tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all’esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido con l’autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell’imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest’ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione.
In quanto la deroga prevista dall’art. 1304 c.c. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne”.

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