Rimozione di calcolo del coledoco e consenso informato

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Viene citata a giudizio la Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico “Benfratelli G. Di Cristina e M. Ascoli” di Palermo e il Medico con riferimento all’operazione di colangio-pancreatografia endoscopica retrograda e sfinterotomia endoscopica, per la rimozione del calcolo del coledoco terminale, effettuata in data 19/12/2005.

La suddetta operazione aveva reso necessario un ulteriore intervento, con conseguenti lesione necrotico performativa della parete posteriore della seconda porzione del duodeno, melena con violenti episodi epigastralgici, ansia reattiva, deflessione del tono dell’umore, insonnia e caduta dei capelli.

Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano la domanda di responsabilità avanzata dalla paziente.

Il ricorso in Cassazione

La ricorrente afferma dinanzi alla Corte di Cassazione che la Corte territoriale, pur condividendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, avrebbe errato nell’affermare l’impossibilità di prevenire e la non evitabilità dell’evento consistito in emorragia e non avrebbe adeguatamente considerato la manovra riparatoria dell’emorragia. Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe spostato il criterio della valutazione ex ante di quale sarebbe stata la scelta terapeutica del paziente, se correttamente informato, dal piano del danno conseguenza a quello dell’evento di danno.

Tutte le censure riguardanti l’esecuzione dell’operazione, effettuata in data 19/12/2005, di colangio-pancreatografia endoscopica retrograda e sfinterotomia endoscopica, per la rimozione del calcolo del coledoco terminale e del successivo intervento per l’applicazione di clips metalliche e infusione di adrenalina, sono infondate.

Concretamente, la paziente sollecita un riesame delle valutazioni operate dal CTU e fatte parte dalla Corte d’appello e tanto in quanto, secondo la prospettazione della ricorrente, il proprio CTP avrebbe ritenuto che nell’effettuazione dell’operazione vi fosse stata un’errata applicazione delle manovre e delle clips per fare fronte all’emorragia. Non si tratta di critiche di diritto, ma critiche fattuali insindacabili in Cassazione (Cassazione Civile, sez. III, 26/01/2024, n.2562).

Le motivazioni dei giudici di Appello

La Corte d’Appello ha accertato che in relazione al primo intervento, ossia quello praticato il 19/12/2005, la paziente aveva ritualmente rilasciato consenso informato in forma scritta, su modulo prestampato ma da ella sottoscritto, nel quale dichiarava di essere stata adeguatamente informata da parte del Medico sulla operazione e sulle eventuali conseguenze dell’operazione alla quale stava per sottoporsi. In relazione al secondo intervento, ossia quello del 20/12/2005, l’urgenza dello stesso aveva precluso la stessa possibilità di acquisire un valido consenso informato preventivo mentre per la laparotomia del 31/12/2005 vi è pure un modulo di consenso informato ritualmente sottoscritto.

La sentenza impugnata ha, inoltre, per completezza della motivazione, evidenziato, con riferimento all’ipotesi in cui si potesse ritenere che si fosse concretizzato inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato, che la paziente non aveva in alcun modo provato, e finanche chiesto di provare che, qualora fosse stata debitamente informata avrebbe rifiutato l’intervento.

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