La goccia che fa traboccare il vaso è paragone calzante per descrivere il vero significato della causa eziologica efficiente in tema di responsabilità medica.
Nella Chat WhatsApp degli associati di Accademia della Medicina Legale si commentava un articolo pubblicato su Responsabilecivile.it (che potete leggere qui) nel quale si cercava di spiegare perché l’incidenza della causa umana (l’illecito) nella misura del 15% significava pieno nesso di causa tra atto medico e decesso della paziente.
Per essere più chiari si riporta di seguito alcuni spunti dell’articolo che comunque al link sopra indicato potete leggere per intero:
“…I Giudici di appello hanno osservato che vi era assenza di nesso causale, secondo il criterio del più probabile che non, tra la somministrazione di eparina prima dell’intervento e l’evento dannoso verificatosi.
Ovvero la perdita di funzionalità degli arti inferiori, sulla base del seguente chiarimento del CTU: “l’ematoma epidurale sopravvenuto alla paziente, che ha determinato la paraplegia e il disturbo sfinterico, è stato prodotto da un insieme di fattori patologici preesistenti fra i quali i più importanti sicuramente individuabili in patologia vascolare sistemica, in alterazione del canale vertebrale sia su base degenerativo artrosica che congenita quale una stenosi del canale vertebrale a livello dorso-lombare (sede dell’ematoma) e quale attore accessorio dalla mancata sospensione della terapia eparinica a basso peso molecolare, terapia che aveva sostituito da 7 giorni quella con Cardioaspirina, della quale la signora faceva uso a causa della patologia vascolare sistemica e del pregresso ictus … di peso sostanzialmente maggiore risultano la patologia vascolare e la stenosi rachidea delle quali la paziente era portatrice, mentre solo in bassa percentuale (10%) la mancata sospensione del trattamento eparinico”.
“…Concludono pertanto che, avendo il CTU evidenziato che la somministrazione eparinica aveva nel caso di specie solo aumentato la percentuale di verificazione dell’evento di circa il 10-15%, percentuale comunque molto inferiore al 50%, non poteva ritenersi secondo il criterio del più probabile che non che la condotta alternativa ritenuta doverosa (sospensione terapia eparinica) avrebbe evitato l’evento lesivo verificatosi”.
L’intervento della Corte di Cassazione
Evidentemente questo ragionamento senza senso veniva bacchettato dalla Suprema corte di Cassazione la quale ricordava ai Giudici di Appello come:
“…Ragionando in tal senso, ed escludendo il nesso eziologico solo perché dotato di efficienza eziologica minore rispetto allo stato patologico pregresso, i Giudici hanno violato il principio di diritto secondo cui qualora l’evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l’autore del fatto illecito risponde in toto dell’evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale”.
Vedete, la prima stranezza inconcepibile è che i Giudici di Appello non hanno percepito ancora il senso/significato del “più probabile che non” ed è cosa grave per un giudicante, la seconda è che i CTU utilizzano malamente le statistiche mediche tanto da indurre in errore i Giudicanti.
Evidentemente non si conosce perfettamente il contenuto della CTU se non lo stralcio riportato nella sentenza di Cassazione, ma appare scontato quanto segue:
- la sig.ra è entrata viva in ospedale con le sue preesistenze patologiche e viva voleva restare: in ospedale si va per guarire e non per peggiorare o, addirittura, morire;
- Le preesistenze patologiche erano conosciute dai sanitari che avrebbero dovuto evidenziarle (in termini di informativa) e valutarle anche come predisponenti a eventi avversi, per cui dovevano valutare i rischi e le indicazioni dell’intervento effettuato e solo dopo scegliere la soluzione terapeutica migliore;
- se l’intervento effettuato era l’unica soluzione da applicarsi, allora valutare perfettamente tutte le accortezze da attuarsi per evitare gli eventi avversi che sarebbero stati causa di maggior danno;
- in mancanza di evidenza della messa in atto di tali accortezze si configura un illecito che è causa esclusiva del danno (ematoma epidurale) indipendentemente dalla probabilità statistica che una determinata negligenza possa incidere in astratto sull’evento avverso (che solitamente è riferito ad un soggetto senza preesistenze).
- Per cui l’errore medico (mancata sospensione della terapia eparinica a basso peso molecolare) è la goccia che fa traboccare il vaso, ossia la causa eziologica efficiente.
Dunque difronte a tali situazioni si rimane esterrefatti non solo per il principio giuridico non rispettato, ma della qualità tecnica dei consulenti che con la loro scarsa cultura medico legale, inducono in errore i Giudicanti.
Rivolgendomi a giuristi e medici forensi concludo che se condividete il paragone tra “la goccia che fa traboccare il vaso” e la causa eziologica efficiente, allora cerchiamo di dare sempre un indirizzo logico e non statistico alle nostre conclusioni.
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)