Oneri probatori dell’attore: forse non è facile così come si crede!

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Oneri probatori dell’attore, così recita l’atto difensivo che si vuole criticare: sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere della prova, si ritiene, infatti, che la ricorrente avrebbe dovuto allegare – in ordine alla mancata guarigione e/o all’aggravamento subito – gli specifici profili dell’inadempimento in cui sarebbe incorsa controparte, mentre così non è stato.

Ebbene, nel 2022, ancora esistono avvocati che vogliono convincere i giudici con queste gravi inesattezze sugli oneri probatori dell’attore.

Solo per ricordarli si riassume quanto segue in chiaro accordo con la giurisprudenza di cassazione:

  1. L’attore deve provare il contratto;
  2. L’attore deve provare il maggior danno biologico (o il decesso);
  3. L’attore deve provare il nesso di causa tra l’inadempimento e il danno lamentato;

Entriamo nel merito del punto 3.

Qual’è l’inadempimento che deve provare l’attore? E’ quello qualificato astrattamente idoneo a procurare il danno lamentato.

E qual’è questo inadempimento qualificato astrattamente idoneo? E’ l’atto medico che si ritiene “colpevole del danno evento e del relativo danno conseguenza.

Ma specifichiamo cosa si intende per atto medico. E quell’azione medica come può essere l’intervento chirurgico, la gestione pre e post operatoria del paziente, la somministrazione di farmaci, etc.

Il legame astratto tra l’atto medico e il danno lamentata deve essere supportato scientificamente, ossia dal criterio della possibilità scientifica che è scollegato dal nesso di causa che si deve provare.

Rappresenta, insomma, solo una ipotesi credibile che soddisfa l’onere probatorio a carico del creditore.

In poche parole questo legale causale tra inadempimento e danno non è assimilabile alla prova della colpa del sanitario che è un onere del convenuto provarne l’assenza.

Quindi l’affermazione dell’avvocato dei convenuti che afferma che “la ricorrente avrebbe dovuto allegare – in ordine alla mancata guarigione e/o all’aggravamento subito – gli specifici profili dell’inadempimento in cui sarebbe incorsa controparte” è assolutamente errato in quanto addosserebbe all’attore l’onere di provare la colpa del sanitario.

Nella speranza di essere stati chiari vi invitiamo ad iscrivervi in Accademia della Medicina Legale (https://www.accademiadellamedicinalegale.it/iscrizione-accademia/) dove le ormai mitiche “tavole rotonde” da anni fanno chiarezza su questi argomenti che caratterizzano la responsabilità sanitaria.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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