Oneri probatori dell’attore, così recita l’atto difensivo che si vuole criticare: sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere della prova, si ritiene, infatti, che la ricorrente avrebbe dovuto allegare – in ordine alla mancata guarigione e/o all’aggravamento subito – gli specifici profili dell’inadempimento in cui sarebbe incorsa controparte, mentre così non è stato.
Ebbene, nel 2022, ancora esistono avvocati che vogliono convincere i giudici con queste gravi inesattezze sugli oneri probatori dell’attore.
Solo per ricordarli si riassume quanto segue in chiaro accordo con la giurisprudenza di cassazione:
- L’attore deve provare il contratto;
- L’attore deve provare il maggior danno biologico (o il decesso);
- L’attore deve provare il nesso di causa tra l’inadempimento e il danno lamentato;
Entriamo nel merito del punto 3.
Qual’è l’inadempimento che deve provare l’attore? E’ quello qualificato astrattamente idoneo a procurare il danno lamentato.
E qual’è questo inadempimento qualificato astrattamente idoneo? E’ l’atto medico che si ritiene “colpevole del danno evento e del relativo danno conseguenza.
Ma specifichiamo cosa si intende per atto medico. E quell’azione medica come può essere l’intervento chirurgico, la gestione pre e post operatoria del paziente, la somministrazione di farmaci, etc.
Il legame astratto tra l’atto medico e il danno lamentata deve essere supportato scientificamente, ossia dal criterio della possibilità scientifica che è scollegato dal nesso di causa che si deve provare.
Rappresenta, insomma, solo una ipotesi credibile che soddisfa l’onere probatorio a carico del creditore.
In poche parole questo legale causale tra inadempimento e danno non è assimilabile alla prova della colpa del sanitario che è un onere del convenuto provarne l’assenza.
Quindi l’affermazione dell’avvocato dei convenuti che afferma che “la ricorrente avrebbe dovuto allegare – in ordine alla mancata guarigione e/o all’aggravamento subito – gli specifici profili dell’inadempimento in cui sarebbe incorsa controparte” è assolutamente errato in quanto addosserebbe all’attore l’onere di provare la colpa del sanitario.
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Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)
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