Il nesso causale dei tumori radio–indotti rappresenta un argomento molto scivoloso e complesso della Medicina Legale Previdenziale
Memore degli insegnamenti ricevuti dai Maestri della gloriosa Schola INAIL (Raffaele Sergiacomi, Michele Mazzella di Bosco, Luigi Anibaldi, Franco Giulietti, Angelo Gabriele Mezzetti, Giovanni Cipollini, Giuseppe Vizza, Federico Cavalensi e tanti altri che non ho spazio di menzionare) e dai Maestri del mondo accademico (Cesare Cavallero, Alberto Beretta Anguissola, Cesare Gerin, Mario Puletti, Angelo Fiori, Nicolò Castellino, Carmine Melino e tanti altri che anche non ho spazio di menzionare), che mi hanno insegnato a considerare, nella mia attività di Medico, sempre, la centralità del Paziente (e chiedo venia laddove certamente avrò mancato), mi sono accinto a scrivere questo Capitolo riguardante il nesso causale dei tumori radio–indotti, argomento molto scivoloso e complesso della Medicina Legale Previdenziale.
Sono sicuro di non avere scritto nulla di definitivo, sia per i miei limiti di semplice cultore della materia e non certo di scienziato, sia per la estrema difficoltà oggettiva di pervenire a conclusioni definitive nello specifico campo che interessa la Medicina del lavoro, la Medicina Legale Previdenziale, l’Oncologia, la Biologia Molecolare, la Radiobiologia, il Diritto, la Giurisprudenza.
Ma spero di avere, come sempre è stato mio scopo, dato una buona massa di informazioni e di avervi, quindi, dato la possibilità di approfondire la materia a partire dalle notizie che vi ho fornito.
Spero anche, come più volte scritto, di non avervi dato apodittiche certezze ma, piuttosto, tanti dubbi, perché è tra i molti dubbi e le poche certezze che avanza il progresso scientifico. E considero la Medicina Legale una scienza dove la Biologia si fonde con il Diritto.
L’oggetto del Capitolo presente, dopo avere esposto nei precedenti Capitoli, in estrema sintesi, quanto sappiamo sulla oncogenesi radio–indotta, è la mia critica, insieme ad altri studiosi più qualificati di me che hanno dato origine ad importanti Sentenze Giurisprudenziali, alla metodica di indennizzo “Probality of causation” del modello risarcitorio statunitense delle vittime delle esplosioni nucleari sperimentali che hanno interessato le popolazioni degli Stati dell’Utah, dell’Arizona e del Nevada degli Stati Uniti, che nata per “ridurre“ sul piano politico nazionale ed internazionale le notizie sugli effetti devastanti di tali esplosioni nucleari sperimentali, non può essere adattata alla Medicina Legale Previdenziale Nazionale se non con il contrastare, oltre che le informazioni che ci provengono dalla Biologia, anche la Normativa e la Giurisprudenza Italiana.
Non si può contrastare un modello, una metodica, senza fare proposte costruttive.
Personalmente ho scelto di richiamarmi alla metodologia medico legale tradizionale della Schola INAIL, seppure con molto lievi integrazioni alla luce delle conoscenze scientifiche attuali e all’importanza che allo stato attuale la IARC (International Agency for Cancer Reseaerch) dà alle ricerche sperimentali sulle cellule umane in vitro, sugli animali, sulle cellule animali in vitro ed in vivo, unitamente alla concezione sia dell’Uncscear, sia della ICRP della linearità della dose senza soglia circa gli effetti stocastici delle radiazioni. E, d’altronde, questa concezione di maggiore apertura alla radioinducibilità dei tumori appare condivisa anche dal BEIR–USA, che partita da concezioni più riduttive, è approdata dal Rapporto BEIR V del 1990 al Rap porto BEIR VII del 2006 (attraverso il Rapporto BEIR VI).
Ho menzionato sopra alcuni grandi Maestri che mi hanno insegnato sempre ad avere rispetto verso la centralità del Paziente. Ed infatti lo scopo di questo Capitolo è quello di non liquidare con un no secco richieste di indennizzo non “campate per aria“, con una visione restrittiva e semplicistica di un problema, quello della radio–oncogenesi, nella fattispecie professionale, che nella realtà, è molto molto più complesso, arrecando un grave nocumento economico alle vittime o ai loro eredi.
Dr. Carmelo Marmo
Specialista in Medicina Legale
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